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LaccoNews - Cronaca
Scritto da Ida Trofa   
Domenica 14 Marzo 2010 20:09

Lacco Ameno: Il TAR boccia la demolizione comunale

Lacco Ameno: Demolizione Opere Edilizie Realizzate In Localita' Casasiano E Ripristino Dello Stato Dei Luoghi - Ord. N. 13/2010.La predetta istanza cautelare non può trovare accoglimento in relazione alla sua natura monitoria ed all’inattualità del pregiudizio. Sospeso l’abbattimento.

Pronta la determina per l’impegno di spesa in favore della Lacco Ameno Servizi, il Comune di Lacco Ameno affila i picconi per l’abbattimento Scotto Galletta, ma il TAR li spunta. È TAR War! È intenzione del comune di Lacco Ameno in questo caso particolare  raggiungere l’abbattimento dell’immobile, eppure per il tribunale regionale, divenuto d’improvviso quello più importante d’Italia l’intento non è legittimo! Per questo motivo RESPINGE l’istanza di demolizione redatta dal Comune di Lacco Ameno nella persona del suo Sindaco, Irace. Questo provvedimento, come è ovvio, rende di fatto nulla l’ordinanza ed i suoi effetti. Sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2010, proposto da: Francesco Scotto Galletta, padre di Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iacono, Il Presidente Angelo Scafuri si è espresso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza di demolizione n. 13/2010 di opere edilizie realizzate in localita' Casasiano e ripristino dello stato dei luoghi;  la predetta istanza cautelare non può trovare accoglimento in relazione alla sua natura monitoria ed all’inattualità del pregiudizio, essendo l’ordine di procedere alla demolizione fissato “entro 48 ore dalla data di notifica del provvedimento di dissequestro disposto dall’A.G.” e non essendo stata individuata alcuna data precisa per la minacciata demolizione in danno, per la quale andrà comunque emanato ulteriore formale provvedimento. Speriamo solo che ora gli amministratori lacchesi non se la prendano troppo per il mancato effetto e gridino al complotto di un TAR anch’esso di parte per avere raccolto le giuste eccezioni sollevate da un semplice cittadino o sarà TAR WAR anche qui.

I PARTICOLARI

Tar Campania
Sede di Napoli
Dettaglio  del Ricorso
 
Num. Reg. Gen.: 1292/2010  Data Dep.: 08/03/2010  Sezione: 6
Oggetto del ricorso: DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE REALIZZATE IN LOCALITA' CASASIANO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - ORD. N. 13/2010.
Istanza di fissazione:
Istanza di prelievo: NO
Ricorrenti/Resistenti
Tipo  Nome Cognome / Istituzione
RICORRENTE    SCOTTO GALLETTA FRANCESCO
RESISTENTE    COMUNE DI LACCO AMENO IN PERSONA DEL SINDACO P.T.
 
Avvocati
Nome: SALVATORE   Cognome: CONTE
Indirizzo ,   Tel.

Nome: ANTONIO   Cognome: IACONO
Indirizzo ,   Tel.

Atti Depositati
Deposito  Tipo Parte Parte  Atto Depositato
11/03/2010   RESISTENTE   COMUNE DI LACCO AMENO IN PERSONA DEL SINDACO P.T.   MEMORIA > DI COSTITUZIONE
 
08/03/2010   RICORRENTE   SCOTTO GALLETTA FRANCESCO   DOMANDA > FISSAZIONE UDIENZA
 
08/03/2010   RICORRENTE   SCOTTO GALLETTA FRANCESCO   RICORSO
 
Provvedimenti Collegiali
Nessun Provvedimento
 
Provvedimenti Monocratici
Esito  Tipologia  Data Decreti  Numero
RESPINGE    DECRETO CAUTELARE    10/03/2010    201000543

 
Non è stata fissata alcuna Udienza
N. 00543/2010 REG.DEC.
N. 01292/2010 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2010, proposto da:
Francesco Scotto Galletta, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iacono, con domicilio eletto in Napoli, viale Michelangelo N. 65;
contro
Comune di Lacco Ameno in Persona del Sindaco P.T.;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza di demolizione n. 13/2010 di opere edilizie realizzate in localita' casasiano e ripristino dello stato dei luoghi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;
Considerato che:
la predetta istanza cautelare non può trovare accoglimento in relazione alla sua natura monitoria ed all’inattualità del pregiudizio, essendo l’ordine di procedere alla demolizione fissato “entro 48 ore dalla data di notifica del provvedimento di dissequestro disposto dall’A.G.” e non essendo stata individuata alcuna data precisa per la minacciata demolizione in danno, per la quale andrà comunque emanato ulteriore formale provvedimento;

P.Q.M.
RESPINGE l’istanza indicata in motivazione.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli il giorno 10 marzo 2010.

Il Presidente
Angelo Scafuri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 10/03/2010
IL SEGRETARIO

Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Ottobre 2012 20:32