Napoli: Proposta di Noi per Napoli sul decreto per Bagnoli Stampa
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NapoliNews - Cronaca
Scritto da Amedeo Lepore   
Domenica 05 Ottobre 2014 11:35

Napoli: Proposta di Noi per Napoli sul decreto per Bagnoli

Proposta di emendamenti /A

Art. 33. Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale
- comprensorio Bagnoli – Coroglio

1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art.117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie.

5. Il Commissario straordinario del Governo è nominato in conformità all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400, sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica, in osservanza della puntuale e articolata “domanda di progetto” (*) con funzioni di indirizzo predisposta dal Commissario Straordinario del Governo. Questo dovrà avvalersi di consultazioni pubbliche, anche telematiche, da concludersi in 60 giorni e comunque prima dell’ultimazione della procedura di nomina del Soggetto Attuatore. Quest’ultimo -tenuto conto della Risoluzione 13982/00 del Consiglio d’Europa- per i singoli interventi dovrà procedere tramite confronti tra più soluzioni emerse da consultazioni di progettazione. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
(*) l’espressione “domanda di progetto” indica il documento nel quale si sintetizza il risultato delle consultazioni pubbliche che, anche avvalendosi di apporti multidisciplinari, porteranno ad individuare contenuti e scelte sostanziali del Master Plan da sottoporre alla Conferenza dei servizi di cui al comma 9. Il Soggetto Attuatore va cioè individuato solo dopo la messa a punto di questo documento di indirizzi. Si sceglie la dizione “consultazioni di progettazione” in luogo di “concorsi di progettazione” perché quest’ultimi rientrano in una procedura formalizzata che impone il rispetto di tempi lunghi. I tempi e i modi delle consultazioni sono invece stabiliti del Commissario in rapporto alle finalità della “domanda di progetto”.

7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.

8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.

9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8 e riscontrato il rispetto dell’indirizzo di cui al comma 6, la trasmette al Consiglio Comunale di Napoli (*) che è chiamato ad esprimersi nei quindici giorni successivi con apposita deliberazione.  Il Commissario straordinario di Governo convoca successivamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.
(*) Questo passaggio in Consiglio Comunale recupera un ruolo all’ente locale che il Decreto riduce alla sola partecipazione del Comune di Napoli alla Conferenza dei servizi. La durata della procedura si allunga di sole due settimane e la città ha modo di esprimersi attraverso la sua massima rappresentanza istituzionale.  
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.

11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art.114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.

12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società', il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.
13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la società di cui al comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell’operazione.   

Proposta di emendamenti /B

Premessa:
Le seguenti proposte di emendamento cercano di rispondere a due esigenze:
- garantire una pluralità di rappresentanza privata all’interno della società realizzatrice degli interventi;
-  garantire all’intervento complessivo, negli stringenti limiti esistenti di finanza pubblica, risorse finanziarie adeguate attraverso la riallocazione di risorse già stanziate
Sul primo punto si rileva che limitando ai soli proprietari di suoli ed immobili limitrofi la facoltà di partecipare all’iniziativa societaria, si finirebbe con il circoscrivere ad un ristretto numero di operatori l’intero intervento. Di converso una potenziale apertura del capitale della società alla sottoscrizione da parte di altri operatori economici estranei al contesto favorirebbe un maggiore dinamismo ed una più elevata probabilità di successo dell’iniziativa.
Sul secondo punto, dalle stime di massima fatte, è presumibile ipotizzare che le attuali dotazioni finanziarie già assegnate al Comprensorio per le sole attività di bonifica non siano assolutamente sufficienti. Le attuali dotazioni sono dell’ordine degli € 50 mil, mentre le esigenze per la sola bonifica oscillano tra i 150 ed i 500 mil a seconda delle scelte che interesseranno la colmata cui andrebbero poi aggiunti interventi di urbanizzazione primaria e di servizi che non possono gravare sull’economicità dell’iniziativa. Caricare l’intero importo delle bonifiche e delle infrastrutturazioni sulla finanza di progetto finirebbe con l’imporre all’iniziativa esigenze di redditività che potrebbero pregiudicare la qualità dell’intervento complessivo.

In conseguenza di quanto precede:

Il PRIMO emendamento che si vuole  proporre riguarda la partecipazione di soggetti terzi alla società che dovrà essere costituita dal soggetto attuatore.
L’attuale configurazione del decreto prevede all’art. 33 comma 12. “In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui e' attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di
fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potra' essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo.”
Sul punto dobbiamo rilevare che il Comprensorio Bagnoli-Coroglio come individuato dal decreto è quello della prima perimetrazione SIN (“comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art.114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 31 agosto 2001”). Detta perimetrazione che comprendeva l’intero quartiere di Bagnoli (compreso l’ex Nato, Montespina, l’intera conca di Agnano, compreso tutti i fabbricati ex US Navy), è stata recentemente ricondotta agli stabilimenti ex ILVA, Cementir, Città della Scienza, aree limitrofe, colmata ed arenile nonché, - fuori zona - Cavone degli Sbirri (per un totale di 247 he circa). L’imprecisione del decreto è probabilmente da ricondurre al fatto che la nuova perimetrazione è stata pubblicata in GU dal Minambiente solo lo scorso 23 agosto 2014
Ora, al fine di garantire  una concreta partecipazione di capitali privati al progetto di rilancio dell’area, andrebbe previsto che non solo i proprietari di aree ed immobili ricadenti nell’area SIN possono partecipare al capitale della società, conferendo i beni di loro proprietà, ma che sarà prevista l’apertura del capitale sociale, con conferimenti in denaro, ad altri soggetti imprenditoriali privati che lo richiederanno.

IL SECONDO emendamento riguarda invece le dotazioni finanziarie. L’art. 33 ai commi: 6 con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica; 8 contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili;
Considerato che la recente rideterminazione del tasso di cofinanziamento dei fondi strutturali ha determinato il trasferimento di risorse finanziarie per € 12 mld dal Fondo per lo sviluppo e la coesione istituito dal decreto legislativo n. 88 del 2011 al Piano di Azione e Coesione (PAC) cosiddetta, “programmazione parallela” le cui finalità sono coerenti con il programma di risanamento e recupero urbano del Comprensorio di Bagnoli-Coroglio,  si propone, nel rispetto di quanto stabilito ai citati commi 6 e 8,  la proposizione di un emendamento al comma 13 che preveda  che, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, vengano ridestinate agli interventi di parte pubblica di bonifica e recupero delle aree del Comprensorio di Bagnoli - Coroglio, €  0,7 – 1,2  mld di risorse PAC rinvenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento dei fondi strutturali ed in attesa di riprogrammazione, anche per la ricapitalizzazione di parte pubblica della s.p.a., oltre che per gli interventi di bonifica, di urbanizzazioni e di riqualificazione.                    
Amedeo Lepore


Le decisioni assunte dal governo sul tema della riqualificazione di Bagnoli, tradotte nell’ormai famoso articolo, ora 33, del decreto legge “Sblocca Italia”, rappresentano senza alcun dubbio un momento di cesura nella più recente storia, non solo dei provvedimenti relativi all’area flegrea napoletana, ma più in generale nei casi di rigenerazione urbana in Italia.
E’ assai indicativo che la volontà espressa dalla Presidenza del Consiglio, di avocare a livello centrale, ogni decisione ed operatività per il risanamento e la riqualificazione di aree strategiche per il Paese, avvenga proprio ora e nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio. Oltre 20 anni di tentativi inconcludenti, condotti dalle istituzioni locali, platealmente sfociati nella procedura fallimentare della Bagnolifutura, hanno rafforzato il convincimento, da parte di Renzi e del suo governo, di dover necessariamente sottrarre alle competenze, in particolare del Comune di Napoli, il destino del recupero e del rilancio di una parte così significativa, ma anche strategica per il futuro di Napoli. Consapevoli della eccezionalità della situazione che si è venuta generando in città, della necessità di un superamento della condizione di stallo e improduttività delle stesse istituzioni, nel loro ruolo ed azione, oltre che dell’assenza delle forze politiche locali, l’associazione NoiperNapoli ha prodotto, coerentemente ad una attività sviluppatasi sin dalla sua nascita, di elaborazione di analisi e proposte per la città metropolitana di Napoli, una riflessione puntuale e un documento propositivo su Bagnoli e sulle problematiche poste dal decreto legge.
I punti più significativi del documento riguardano, da un lato, una più definita partecipazione del Comune nella fase di preparazione del Programma di risanamento e di rigenerazione e, inoltre, la introduzione di alcune proposte per garantire la qualità delle soluzioni progettuali che saranno successivamente attivate; dall’altro, la partecipazione dei soggetti privati (non solo proprietari di immobili) alla Società per Azioni, da costituirsi a cura del Soggetto Attuatore e di cui al comma 12 dell’art. 33, e, infine, la questione delle fonti finanziarie pubbliche per l’attuazione del programma, che possono rinvenirsi, con un miliardo di euro (come recentemente proposto dal Sottosegretario Delrio), nella “programmazione parallela” prevista all’interno dei fondi del Piano di Azione per il Sud.