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Vademecum dei diritti dei bagnanti per l'accesso alle spiagge e agli arenili PDF Stampa E-mail
IschiaNews - Tempo Libero
Scritto da Roberta Maria D'Ambra   
Venerdì 29 Maggio 2009 11:27

Vademecum dei diritti dei bagnanti per l'accesso alle spiagge e agli arenili

con l’augurio di una splendida vacanza sulla nostra isola
Quello che tutti gli utilizzatori delle spiagge dovrebbero conoscere
In molte realtà i Comuni non hanno garantito un corretto equilibrio tra stabilimenti in concessione e spiagge libere; in taluni casi gli stabilimenti balneari impediscono l’accesso al mare o pretendono il pagamento di un biglietto anche per il transito,

che è e dovrebbe essere gratuito e libero; le concessioni si sono così trasformate in una proprietà, violando i diritti di accesso e gli obblighi previsti per le concessioni demaniali. Dal Parlamento finalmente una legge chiara: L’ACCESSO AL MARE È UN DIRITTO LIBERO E GRATUITO, ANCHE ATTRAVERSO L’ENTRATA DEGLI STABILIMENTI.
La legge finanziaria del 2007, art. 1, c. 251, fa chiarezza in merito al diritto di accesso, e prevede: “È  fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area compresa nella concessione anche al fine della balneazione”. Il comma 254 prevede che spetta ai piani dei Comuni e delle Regioni: “un corretto equilibrio tra aree concesse ai privati e arenili direttamente fruibili”. Alcune leggi regionali usano l’aggettivo “significativo” per indicare le spiagge libere. La Finanziaria prevede inoltre nuove disposizioni per quanto riguarda i canoni di concessione che restano tuttavia irrisori. I costi rilevanti per l’accesso agli stabilimenti non possono essere giustificati dai costi del canone. Dalla suddetta Finanziaria emerge quindi un vero e proprio vademecum dei diritti dei bagnanti a poter usufruire liberamente degli arenili.
1)L’accesso alla spiaggia è libero e gratuito. È fatto obbligo agli stabilimenti di consentire il transito alla battigia. L’impedimento o la richiesta di un costo rappresenta una violazione della legge e va denunciato alle Autorità.
2)Sulla battigia, cioè la striscia di sabbia di 5 metri da dove arriva l’onda, è al servizio di tutti. La battigia è un’area esclusa dalla concessione. Il concessionario non può quindi vantare nessun diritto su di essa. Tutti vi possono fare il bagno, appoggiare gli abiti, stendersi. Non vi possono essere collocati oggetti ingombranti quali ombrelloni, sdraio, ecc., poiché deve essere garantito il passaggio.
3)La pulizia delle spiagge libere. Anche le spiagge libere devono essere pulite. Questa incombenza è a carico del Comune; in assenza la legge fa obbligo agli stabilimenti confinanti di provvedere.
4)Chi paga le tasse ha diritto ad una spiaggia libera e gratuita. Le spiagge libere e gratuite devono essere intercalate tra uno stabilimento e l’altro e non collocate nelle aree più lontane e disagiate.
5)Revoca delle concessioni. Per le violazioni più gravi, quale la cementificazione della spiaggia o la violazione degli obblighi relativi alle concessioni, è prevista anche la revoca delle concessioni. Il non rinnovo della concessione può essere attuato nei casi in cui la continuità ininterrotta degli stabilimenti comprime in modo intollerabile il libero accesso alla spiaggia e al mare. (Consiglio di Stato n. 1978 parte prima 1144/14 dicembre 1976).
 
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